Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi particolari per l'estensione volontaria ai lavoratori autonomi dei trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi particolari:

          a) previsione che anche i lavoratori autonomi possano beneficiare dei trattamenti previsti in caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 4

 

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quando le associazioni di categoria di appartenenza, individuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, abbiano deciso di procedere volontariamente al versamento dei relativi contributi, anche attraverso fondi settoriali la cui gestione economica deve essere autosufficiente dal punto di vista finanziario;

          b) previsione che le associazioni di categoria dei lavoratori autonomi individuate alla lettera a) possano gestire le attività attribuite ai centri per l'impiego, fatte salve le competenze in materia di erogazione e di sospensione dei sussidi attribuite all'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati di cui all'articolo 6;

          c) prevedere che l'adesione alle contribuzioni assicurative per i trattamenti di disoccupazione sia obbligatoria per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, definiti ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.